Governo: COVID-19 – misure urgenti nei luoghi di lavoro e nelle scuole

08 gennaio 2022

Oggi entra in vigore il D.L. n. 1/2022 che contiene misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Ci soffermeremo sulle misure relative ai luoghi di lavoro che delineano al momento questo calendario delle scadenze dell’emergenza Covid:

SCADENZA

PROVVEDIMENTO

08-gen

Obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia

10-gen

Obbligo di super green pass per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto; sale gioco, sale bingo e casinò

Scatta dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque)

20-gen

Scatta l’obbligo di green pass di base (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e barbieri.  Pass verde di base anche nei centri estetici

01-feb

Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati

Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l’elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm)

Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi

15-feb

Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)

31-mar

Fine dello stato di emergenza

15-giu

Fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati

 

Dalla data odierna e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonchè ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Sono fatti salvi i soggetti esonerati in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (non da tampone).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.

È vietato l'accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età non in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa. Per chi non ottempera all’obbligo stabilito è stata fissata una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. La sanzione sarà irrogata dal prefetto.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti in possesso di esonero medico, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale per gli over 50, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

 a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

 b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

 c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Questa sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonchè su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

 a) servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);

 b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (dal primo febbraio 2022);

 c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

GREENPASS

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